La Legge di Bilancio 2024 ha apportato rilevanti novità in materia di fringe benefit. L’art. 1, comma 16 innalza, per il 2024, la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro (art. 51, comma 3, prima parte dell’ultimo periodo, TUIR):
entro il limite complessivo di 1.000 euro annui, per i dipendenti senza figli a carico;
entro il limite complessivo di 2.000 euro annui, per i dipendenti con figli a carico.
Le erogazioni costituiscono benefici accessori alla retribuzione monetaria che l’azienda riconosce al dipendente sotto forma di beni, servizi o agevolazioni.
Il datore, dal 2024, potrà rimborsare le spese delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e le spese per l’affitto e gli interessi del mutuo relativi alla prima casa. Per queste spese il dipendente deve fornire idonea documentazione al datore al fine di giustificare l’erogazione.
Per il datore che decidesse di assegnare il fringe benefit entro i 1.000 euro può eseguirlo senza formalità e anche nei confronti di un singolo dipendente (o a delle categorie). L’esenzione fino a 2.000 euro si applicherà se il lavoratore dichiarerà al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli, secondo le modalità stabilite dal datore stesso (Circ.n. 23/2023).
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