"Navigare a vista" ha un costo"
L’ imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:
istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Cosa vogliono dire in concreto queste parole. L’imprenditore che “naviga a vista” fa di fatto venire meno i profili di limitatezza della respondabilità sia in caso di società di persone che a responsabilità limitata. Cosa si intende per “navigare a vista”?
Il termine preso in prestito dal liguaggio marinaresco significa che l’imprenditore non organizza e gestisce adeguatamente:
l’entità del debito e dei flussi annui al servizio del medesimo generati dall’impresa;
la situazione debitoria;
i crediti commerciali;
le rimanenze di magazzino;
le passività potenziali e le proiezioni dei flussi finanziari
la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
In sostanza è responsabile l’imprenditore che non stima i propri flussi finanziari in entrata ed in uscita con un prospetto di calcolo (excel,software ecc) che manifesti la capacità di far fronte agli impegni presi. Altresì è responsabile l’imprenditore che non sollecita i propri creditori e che non adotti sistemi organizzati e automatizzati di recupero dei crediti scaduti o che non predisponga i contratti alla propria clientela ed ai propri fornitori. E’ responsabile l’imprenditore che non utilizza un approccio scientifico al calcolo del prezzo di vendita ma si limita ad osservare la concorrenza. Responsabile è l’imprenditore che non stipula un’assicurazione volta al risarcimento del danno al cliente quando la prassi di settore è sensibile a imprevisti. E’ responsabile l’imprenditore che si attribuisce un compenso sproporzionalto ai risultati attesi dell’impresa o che investa il denaro della stessa in acquisti volti a migliorare i risultati.
In generale dal nuovo dettato normativo si può evincere la volontà di colpire l’imprenditore che non adotti un atteggiamento manageriale della sua attività ed è in balia degli eventi o al contrario assumo un atteggiamento: “ho sempre fatto così”.
Quali sono le conseguenze? La responsabilità per malagestio. Questo tipo di responsabilità si rintraccia ormai per tutto l’ordinamento giuridico attraverso forme di risarcimento danni dell’amministratore della società che in alcune circostanze assumono rilievo penale. Così il mancato pagamento dei contributi inps dovuti ad una mancata programmazione dei flussi di cassa sarà considerato aggravante e di natura penale. Collaborare con fornitori non in regola con il fisco costituirà presupposto per un indagine di operazione fittizzia. Assumere impegni contrattuali senza aver pianificato le proprie entrate verrà considerato un atteggiamento truffaldino. Aver impiegato la liquidità nel magazzino senza fare previsioni attendibili di mercato porterà ad una responsabilità verso i terzi.
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